Associazione ARS IMAGINIS STATUTO
Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione, ai sensi del Codice Civile art. 36,37,38, denominata “ARS IMAGINIS” con sede in Padova Via Piave 3a. L’eventuale spostamento della sede sociale non comporta la modifica dello statuto e potrà essere trasferita su decisione dell’Assemblea dei soci a maggioranza semplice.
Art. 2 –DURATA
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 16 del presente statuto.
Art. 3 – SCOPI E FINALITA’
L’Associazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la pratica e la cultura della fotografia e delle arti visive in genere quali contributo al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni. In particolare essa si propone di:
Promuovere
- promuovere la fotografia in tutte le sue forme, intesa come parte integrante della cultura, dell’arte e del costume del nostro tempo attraverso corsi di fotografia, workshop, serate, concorsi, organizzazione di mostre, uscite fotografiche, eventi e dimostrazioni pratiche sia a favore dei soci che della collettività. Attività didattiche e culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, e proposte di formazione professionale e di approfondimento. lo scambio di esperienze, di conoscenza e di critica nel settore della fotografia tra i propri soci, con quelli di altre associazioni e con tutte le persone che dimostrino interesse per l’arte fotografica.
- promuovere la cultura di altre espressioni della vasta area delle arti visive quali il video, la pittura, il disegno, la grafica oltre a forme figurative come la danza e il teatro, anche attraverso l’eventuale gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, organizzando spazi culturali in proprio o per conto di terzi.
- organizzare corsi sui principali software indispensabili per l’elaborazione digitale dell’immagine e del video, così detta post produzione, e multimediali in genere, aperti ai soci e ad utenti esterni
- promuovere partnership e/o collaborazioni con enti pubblici e privati, associazioni, imprese ed aziende, stipulando convenzioni per la fornitura di servizi o per la gestione di corsi e seminari nell’ambito dei propri scopi.
- partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali promosse da enti, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza.
- collaborare per gli scopi sopraelencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;
Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire a singoli soci incarichi di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee all’associazione.
L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali. In via sussidiaria e non prevalente l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 4- PATRIMONIO ED ENTRATE
- Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di Euro 500,00 (cinquecento).
Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dei soci fondatori
- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione in qualità di soci sostenitori o ordinari;
- dei contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni, sovvenzioni di Istituzioni pubbliche e/o enti e aziende private italiane e estere;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività e da ogni altra iniziativa finalizzata agli obiettivi istituzionali,
- delle eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti, acquisiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti.
- L’adesione all’Associazione non comporta per i soci fondatori obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto di costituzione dell’Associazione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
Art. 5 – SOCI
Possono essere soci dell’associazione, previa presentazione di una domanda datata e sottoscritta con le proprie complete generalità indirizzata al Consiglio Direttivo, tutti i soggetti, persone fisiche ed enti di diritto privato che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Nel caso in cui il richiedente sia minore di anni 18, la domanda dovrà essere accompagnata dall’assenso scritto di almeno un genitore o da chi che ne abbia la potestà.
In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazione previo assenso scritto del socio.
I soci
si impegnano a accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale al momento dell’ammissione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rimborsata.
Sono componenti dell’Associazione le seguenti categorie di soci:
- i soci fondatori. Coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali,
- i soci ordinari. Possono essere soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni che in modo adeguato contribuiscono alle finalità dell’Associazione, pagano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, nei termini e con le modalità fissate dallo stesso.
- I soci sostenitori. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e quelle giuridiche, pubbliche e private, e i Soci Ordinari che intendono sostenere le iniziative mediante una contribuzione economica superiore alla quota associativa.
- I Soci Onorari. Sono Soci Onorari coloro che per particolari benemerenze nel settore della fotografia e/o dell’arte e/o della cultura vengono proclamati tali dall’Assemblea ordinaria dei Soci su proposta motivata dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto e non vengono computati ai fini delle maggioranze. Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento di alcuna quota.
Art . 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
- L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi.
- Ogni socio ha diritto di partecipare all’Assemblea e di votare direttamente o per delega,
- I Soci hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto, di essere in regola con il pagamento della quota associativa e di prestare il loro servizio preventivamente concordato con il Consiglio Direttivo.
- I soci recedenti per dimissioni o per mancato rinnovo della quota associativa oltre 6 mesi dalla scadenza od esclusi con delibera o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione o restituzione di denaro.
Art. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo, composto da:
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere, nominato dall’Assemblea
- 2 consiglieri
- il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico se nominati.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Le cariche sociali sono gratuite.
Art. 8 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci è il massimo organo elettivo dell’associazione ed è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie e le sue delibere, prese in conformità alla legge, al presente statuto ed agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. E’ composta da tutti i soci ogni uno dei quali ha diritto di voto, in regola con le quote sociali di età non inferiore a 18 anni.
L’Assemblea Straordinaria
è convocata per la modifica dello Statuto, per le dimissioni anticipare di un membro del Consiglio Direttivo, per deliberare il trasferimento della sede legale o la destinazione di elargizioni in beneficenza. Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) di tutti i soci aventi diritto. Per la delibera di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea Ordinaria
si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L’assemblea:
- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente all’interno del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- approva eventuali regolamenti che disciplinano l’attività;
- delibera sull’eventuale destinazione della disponibilità monetaria di gestione
- delibera le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/2 (metà) degli associati. La convocazione viene fatta mediante:
– avviso scritto attraverso posta elettronica o mediante posta ordinaria solo se su specifica richiesta dell’associato, da inviare agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
– avviso inserito nel sito web dell’associazione almeno 20 giorni prima;
– comunicazione affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Art.9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da
5 (cinque) membri, compreso il Presidente. Essi rimangono in carica per 5 (cinque) anni, salvo dimissioni anticipate, e sono rieleggibili.
La convocazione del Consiglio Direttivo è stabilita dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso. Si riunisce ordinariamente 2 volte all’anno. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
- è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all’assemblea dei soci;
- delibera sull’ammissione di nuovi soci ed adotta provvedimenti di espulsione qualora fossero necessari;
- convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria;
- reperisce fondi per il conseguimento dei fini associativi;
- determina il valore delle quote associative;
- predispone il rendiconto consuntivo e preventivo e redige il programma annuale da sottoporre all’assemblea;
- redige l’ordine del giorno e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività;
- stabilisce le condizioni e le modalità di fruizione delle attività emanando eventuali appositi
regolamenti nonché delibera le modificazioni degli stessi;
- esercita la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’associazione;
- esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per Statuto riservata all’Assemblea
o al Presidente deliberando su ogni questione di rilevanza per l’Associazione.
Art. 10 – IL PRESIDENTE
Il Presidente eletto dall’Assemblea all’interno dei componenti del Consiglio Direttivo – ed in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo il Vice Presidente – rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
Art. 11– IL SEGRETARIO
Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo. Egli:
- a) provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;
- b) predispone, in collaborazione con il tesoriere, lo schema dei rendiconti;
- c) tiene aggiornato il Libro Soci;
- d) compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
- e) provvede a tutte le attività di segreteria.
Art. 12– IL TESORIERE
Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo. Egli:
- a) predispone, in collaborazione con il Segretario, lo schema dei rendiconti;
- b) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese previa autorizzazione
del Presidente;
- c) compila e tiene aggiornati il Libro Cassa e il Libro Inventari.
Art.-13 – COLLEGIO DEI REVISORI
L’Assemblea può eleggere il Revisore unico o il Collegio dei revisori composto da tre soci
eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. I revisori durano
in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla loro nomina e non sono rieleggibili.
L’incarico di revisore è gratuito ed eventuali rimborsi vanno sottoposti al voto dell’Assemblea.
Art. 14 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene il libro degli associati ed i libri delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. I libri dell’Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.
Art.15- IL RENDICONTO
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Almeno 10 giorni prima dell’Assemblea, i bilanci consuntivo e preventivo devono essere resi disponibili alla consultazione da parte del socio che ne faccia esplicita richiesta vie email al Presidente e con lo stesso mezzo gli saranno inviati i documenti richiesti.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
Art. 16 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria .
Il patrimonio dell’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l’associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri, composto da tre membri scelti fra Soci di provata moralità, da nominarsi durante l’Assemblea. La durata della carica è di due anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni di un Probiviro, sono indette nuove elezioni. Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
Art.18 – NORME TRANSITORIE
L’attivazione del Revisore unico o del Collegio dei Revisori avverrà su richiesta dei soci con voto favorevole in Assemblea a partire dal terzo anno di vita dell’Associazione, previo superamento del numero minimo di 60 (sessanta) soci in entrambi gli esercizi sociali precedenti.
Art.19 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia. Letto, firmato e sottoscritto.
Unisciti ad Ars Imaginis
Entra a far parte della grande community di fotografia. Fotografi amatoriali, artisti e creativi di ogni settore condividono storie e progetti.