Ars Imaginis - Statuto
Ars Imaginis – Statuto

Associazione  ARS IMAGINIS STATUTO

 Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita l’Associazione, ai sensi del Codice Civile art. 36,37,38,  denominata “ARS IMAGINIS” con sede in Padova Via Piave 3a.  L’eventuale spostamento della sede sociale non comporta la modifica dello statuto e potrà essere trasferita su decisione dell’Assemblea dei soci a maggioranza semplice.

Art. 2 –DURATA

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea  straordinaria ai sensi dell’art. 16  del presente statuto.

Art. 3 – SCOPI E FINALITA’

L’Associazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro.

L’Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la pratica e  la cultura della fotografia e delle arti visive in genere   quali contributo  al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni. In particolare essa si propone di:

Promuovere

  • promuovere la fotografia  in tutte le sue forme,  intesa come parte integrante della cultura, dell’arte  e del costume  del  nostro tempo  attraverso corsi di fotografia, workshop, serate, concorsi, organizzazione di mostre, uscite fotografiche, eventi e dimostrazioni pratiche  sia a favore dei soci che della collettività. Attività  didattiche e  culturali  nelle  scuole,  progetti  educativi  scolastici  ed extra-scolastici, e proposte di   formazione professionale  e di approfondimento. lo scambio di esperienze, di conoscenza e di critica nel settore della fotografia tra i propri soci, con quelli di altre associazioni e con tutte le persone che dimostrino interesse per l’arte fotografica.
  • promuovere la cultura di  altre  espressioni  della vasta area delle arti visive quali il video, la pittura, il disegno, la grafica oltre a  forme  figurative come la  danza e il teatro, anche attraverso l’eventuale gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, organizzando  spazi  culturali  in  proprio  o per conto di terzi.
  • organizzare corsi sui principali software indispensabili per l’elaborazione digitale dell’immagine e del video, così detta post produzione, e multimediali in genere, aperti ai soci e ad utenti esterni
  • promuovere partnership e/o collaborazioni  con enti  pubblici e privati,  associazioni,  imprese ed  aziende,  stipulando  convenzioni  per  la  fornitura  di   servizi  o  per  la  gestione  di   corsi  e seminari nell’ambito dei propri scopi.
  • partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali promosse da enti, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza.
  • collaborare per gli scopi sopraelencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;

Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire a singoli soci incarichi di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee all’associazione.

L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali. In via sussidiaria e non prevalente l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4- PATRIMONIO ED ENTRATE

  1. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di Euro 500,00 (cinquecento).

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  • dei versamenti effettuati dei soci fondatori
  • dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione in qualità di soci sostenitori o ordinari;
  • dei contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni, sovvenzioni di Istituzioni pubbliche e/o enti e aziende private italiane e estere;
  • degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività e da ogni altra iniziativa finalizzata agli obiettivi  istituzionali,
  • delle eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti, acquisiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti.
  1. L’adesione all’Associazione non comporta per i soci fondatori obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto di costituzione dell’Associazione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Art. 5 – SOCI

Possono essere soci dell’associazione, previa presentazione di  una domanda datata e sottoscritta con le proprie complete generalità indirizzata al Consiglio Direttivo,  tutti i soggetti, persone fisiche ed enti di diritto privato che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Nel caso  in  cui  il richiedente sia minore di  anni 18, la domanda dovrà essere accompagnata dall’assenso scritto di almeno un  genitore o da chi  che ne abbia la potestà.

In   base  alle   disposizioni   di   legge   675/97   tutti   i  dati   personali   raccolti saranno  soggetti  alla  riservatezza  ed  impiegati  per  le  sole  finalità  dell’associazione  previo assenso scritto del socio.

I soci

si impegnano a  accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale al momento dell’ammissione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rimborsata.

Sono componenti dell’Associazione le seguenti categorie di soci:

  • i soci fondatori. Coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali,
  • i soci ordinari. Possono essere soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni che in modo adeguato contribuiscono alle finalità dell’Associazione, pagano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, nei termini e con le modalità fissate dallo stesso.
  • I soci sostenitori. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e quelle giuridiche, pubbliche e private, e i Soci Ordinari che intendono sostenere le iniziative mediante una contribuzione economica superiore alla quota associativa.
  • I Soci Onorari. Sono Soci Onorari coloro che per particolari benemerenze nel settore della fotografia e/o dell’arte e/o della cultura vengono proclamati tali dall’Assemblea ordinaria dei Soci su proposta motivata dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto e non vengono computati ai fini delle maggioranze. Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento di alcuna quota.

Art . 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  • L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi.
  • Ogni socio ha diritto di partecipare all’Assemblea e di votare direttamente o per delega,
  • I Soci hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto, di essere in regola con il pagamento della quota associativa e di prestare il loro servizio preventivamente concordato con il Consiglio Direttivo.
  • I soci recedenti per dimissioni o per mancato rinnovo della quota associativa oltre 6 mesi dalla scadenza  od esclusi con delibera o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione o restituzione di denaro.

Art. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo, composto da:
  • il Presidente
  • il Vice Presidente
  • il Segretario
  • il Tesoriere, nominato dall’Assemblea
  • 2 consiglieri
  • il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico se nominati.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 8 – L’ASSEMBLEA

L’assemblea dei soci è il massimo organo elettivo dell’associazione ed è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente  in sessioni ordinarie e straordinarie e le sue delibere, prese in conformità alla legge, al presente statuto ed agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. E’ composta da tutti i soci ogni uno dei quali ha diritto di voto, in regola con le quote sociali di età non inferiore a 18 anni.

L’Assemblea Straordinaria

è  convocata per la modifica dello Statuto, per le dimissioni anticipare di un membro del Consiglio Direttivo,  per deliberare il trasferimento della sede legale o  la destinazione di elargizioni in beneficenza.  Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) di tutti i soci aventi diritto. Per la delibera di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. E’  ordinaria  in  tutti  gli  altri  casi.

L’Assemblea Ordinaria

si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea  ordinaria  è valida  in  prima convocazione  se è presente almeno  la  metà più   uno degli  iscritti  aventi  diritto  di  voto;  in seconda  convocazione,  da  tenersi  anche  nello  stesso giorno,  qualunque  sia  il numero  dei presenti. L’assemblea:

  • nomina i membri del Consiglio Direttivo;
  • elegge il Presidente all’interno del Consiglio Direttivo;
  • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  • approva eventuali regolamenti che disciplinano l’attività;
  • delibera sull’eventuale destinazione della disponibilità monetaria di gestione
  • delibera le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
  • delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/2 (metà) degli associati. La convocazione viene fatta mediante:

– avviso  scritto  attraverso posta elettronica  o  mediante  posta ordinaria  solo  se su specifica richiesta  dell’associato,  da inviare  agli associati  almeno  10  giorni prima  di  quello  fissato  per l’adunanza;

– avviso inserito nel sito web dell’associazione almeno 20 giorni prima;

– comunicazione affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

Gli avvisi  di  convocazione  devono contenere l’ordine  del  giorno  dei  lavori e la  sede ove si   tiene la riunione. L’Assemblea  dei  soci  è presieduta  dal  Presidente  stesso o  da un  suo delegato  nominato  tra i membri del Direttivo.

 Art.9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un  Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da

5 (cinque)  membri, compreso il Presidente. Essi rimangono in carica per  5 (cinque)  anni,  salvo dimissioni anticipate, e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è stabilita dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso. Si riunisce ordinariamente 2 volte all’anno. Le  delibere  devono avere  il  voto  della  maggioranza  assoluta  dei  presenti,  a parità  di  voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

  1. è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all’assemblea dei soci;
  2. delibera sull’ammissione di nuovi soci ed adotta provvedimenti di espulsione qualora fossero necessari;
  3. convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria;
  4. reperisce fondi per il conseguimento dei fini associativi;
  5. determina il valore delle quote associative;
  6. predispone il rendiconto consuntivo e preventivo e redige il programma annuale da sottoporre all’assemblea;
  7. redige l’ordine del giorno e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività;
  8. stabilisce le condizioni e le modalità di fruizione delle attività emanando eventuali appositi

regolamenti nonché delibera le modificazioni degli stessi;

  1. esercita la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’associazione;
  2. esercita ogni  altra  funzione  che non sia  per legge  o  per Statuto riservata  all’Assemblea

o  al Presidente deliberando su ogni questione di rilevanza per l’Associazione.

Art. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente eletto dall’Assemblea all’interno dei componenti del Consiglio Direttivo – ed in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo il Vice Presidente – rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e  presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Art. 11– IL SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo. Egli:

  1. a) provvede alla stesura  ed  alla   registrazione   delle   deliberazioni   adottate  dal   Consiglio Direttivo;
  2. b) predispone, in collaborazione con il tesoriere, lo schema dei rendiconti;
  3. c) tiene aggiornato il Libro Soci;
  4. d) compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
  5. e) provvede a tutte le attività di segreteria.

Art. 12–  IL TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo. Egli:

  1. a) predispone, in collaborazione con il Segretario, lo schema dei rendiconti;
  2. b) provvede alla riscossione delle  entrate ed al  pagamento delle  spese previa  autorizzazione

del Presidente;

  1. c) compila e tiene aggiornati il Libro Cassa e il Libro Inventari.

Art.-13 – COLLEGIO DEI REVISORI

L’Assemblea  può eleggere  il Revisore  unico  o il Collegio dei  revisori  composto da tre soci

eletti dall’Assemblea  al  di fuori dei  componenti  del  Consiglio Direttivo.  I revisori  durano

in carica  5 (cinque)  anni a decorrere dalla loro nomina e non sono rieleggibili.

L’incarico  di  revisore  è gratuito ed eventuali rimborsi vanno sottoposti al voto dell’Assemblea.

Art. 14 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene il libro degli associati ed i libri delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. I libri dell’Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art.15- IL RENDICONTO

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto  un bilancio preventivo  e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea  ordinaria dei Soci  entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Almeno 10 giorni prima dell’Assemblea, i bilanci consuntivo e preventivo devono essere resi disponibili alla consultazione da parte del socio che ne faccia esplicita richiesta vie email al Presidente e con lo stesso mezzo gli saranno  inviati i documenti richiesti.

Ogni   mezzo che  non  sia  in  contrasto  con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato  Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere  i  finanziamenti  all’associazione  e  arricchire  il  suo  patrimonio.  L’associazione  ha l’obbligo  di   impiegare  gli   utili  o   gli   avanzi  di   gestione  per  la  realizzazione  delle  attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse.

Art. 16 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea  Straordinaria .

Il patrimonio dell’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l’associazione o suoi organi saranno sottoposte alla  competenza del  Collegio dei  Probiviri, composto  da  tre  membri  scelti fra Soci  di  provata moralità,  da nominarsi  durante l’Assemblea.  La durata della  carica  è di  due anni  e  possono essere  rieletti.  In   caso  di   dimissioni  di   un   Probiviro,  sono  indette  nuove elezioni. Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Art.18 – NORME TRANSITORIE

L’attivazione  del  Revisore  unico  o  del  Collegio dei  Revisori avverrà  su  richiesta  dei  soci  con voto  favorevole   in   Assemblea   a  partire   dal   terzo  anno  di   vita   dell’Associazione,   previo superamento del numero minimo di  60 (sessanta)  soci in entrambi gli esercizi sociali precedenti.

Art.19 –  DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto  ciò   che non è  espressamente  previsto   si   applicano  le   disposizioni   contenute  nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia. Letto, firmato e sottoscritto.

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